Convenzione articolo 22 - CSS LAVORO
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Convenzione articolo 22

Che cos’è la convenzione Articolo 22

È una convenzione trilaterale tra Agenzia Regionale per il Lavoro, datore di lavoro obbligato/impresa e Cooperative Sociali.

Nella Convenzione sono previsti programmi di inserimento individuale da effettuarsi presso le Cooperative Sociali di tipo B o Consorzi che hanno l’obiettivo di stabilizzare il rapporto di lavoro mediante assunzione da parte delle imprese committenti e delle Cooperative promuovendo commesse.

 

A chi è rivolta

Per accedere alla Convezione Art. 22 bisogna essere iscritti al Collocamento Mirato e avere una disabilità psichica (art.9) o intellettiva (art.13) e gravità Legge 104/92 ai sensi dell’art.3 comma 3.

Non possono essere inseriti disabili che abbiano risolto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Cooperativa o con il datore di lavoro nei 3 mesi prima la stipula della Convenzione.

 

Soggetti ammessi

Alla stipula della Convenzione sono ammessi privati soggetti agli obblighi ai sensi della Legge 68/99 che abbiano già coperto la residua aliquota di obbligo o che abbiano già adottato misure concordate di adempimento agli obblighi di Legge 68/99 con sede legale nel territorio Provinciale di stipula.

 

Cooperative ammesse

Le Cooperative Sociali che partecipano alla commessa devono essere iscritte alla CCIAA, iscritte all’albo Regionale, essere costituite da almeno 1 anno, devono applicare il CCNL, essere a posto con tutte le normative e devono aver ottemperato agli obblighi di Legge 68/99.

 

Come si attiva

I datori di lavoro devono presentare all’Ufficio di Collocamento Mirato la Convenzione redatta accompagnata dal prospetto aggiornato. L’Ufficio nei 30 giorni successivi, accettata la regolarità, procede a individuare i lavoratori. Una volta individuati si stipula la Convenzione. Le aziende assolvono l’obbligo con assunzione part time, trattamento economico della Cooperativa Sociale, durata minima 12 mesi, proroga 24 mesi.

ARTICOLO 22 COMPLETO

L’articolo 22 della Legge Regionale Emilia-Romagna 17/2005 permette alle imprese in obbligo di assunzione di persone con disabilità (L.68/99) di assolvere a tale obbligo affidando una commessa di lavoro a una Cooperativa Sociale di tipo B.

Comma 1

Le assunzioni delle persone con disabilità previste all’articolo 20 possono essere realizzate anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 Sito esterno e i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge. Sono fatti salvi gli obblighi e le opportunità previste da leggi speciali per le persone con disabilità qualora risultino più funzionali al loro inserimento lavorativo.

Comma 2

Gli inserimenti di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto di convenzioni quadro stipulate dalle Province, sentiti gli organismi previsti dall’articolo 18, comma 4, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1.

Comma 3

Le convenzioni quadro individuano criteri di riferimento in base ai quali stipulare le specifiche convenzioni previste al comma 4, lettera a).

Comma 4

  • 4. Le assunzioni di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente per le persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, nonché a fronte delle seguenti condizioni:
    a) adozione di specifica convenzione fra la Provincia competente, l’impresa fornitrice di commessa e la cooperativa sociale o il consorzio di cui al comma 1 ove viene realizzato l’inserimento;
    b) copertura, attraverso questa modalità e relativamente alla durata della commessa, per tutte le imprese, di una percentuale della quota d’obbligo di riferimento non superiore al 30 per cento, con arrotondamento all’unità superiore, ferma restando, per la quota rimanente, l’ottemperanza, anche attraverso le convenzioni di cui all’articolo 20, agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999 Sito esterno;
    c) individuazione da parte delle Province dei lavoratori da inserire, previo consenso degli stessi, con riferimento alle persone con disabilità psichiche, o in condizione di gravità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero con altra disabilità che renda particolarmente difficile l’integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie individuata sulla base di criteri definiti sentito l’organismo di concertazione sociale di cui all’articolo 18, comma 4;
    d) valore della commessa commisurato, relativamente agli inserimenti delle persone con disabilità attuati in base alla convenzione della lettera a), ai costi del lavoro dell’impresa committente, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, maggiorati di una percentuale pari almeno al 20 per cento, a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento; le commesse possono essere relative anche a quote parziali dei costi corrispondenti alle unità inserite, fermo restando che il computo, ai fini degli obblighi di assunzione di cui all’articolo 20, comma 1, degli inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le cooperative sociali è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso più commesse, del costo complessivo corrispondente ad ogni unità di personale.

Comma 5

  • 5. Le convenzioni di cui al comma 4, lettera a) possono essere stipulate da ogni Provincia con imprese che abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio di competenza, ovvero con imprese che abbiano unità operative nel territorio di competenza e sede legale o amministrativa in altre Province, previa intesa fra le Province interessate.

Comma 6

  • 6. Le convenzioni sono sottoposte a verifica periodica, da realizzarsi, comunque, ogni ventiquattro mesi anche in raccordo con le attività delle commissioni di cui alla legge n. 104 del 1992 Sito esterno, con particolare riferimento all’obiettivo della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali e dei consorzi di cui al comma 1, e di accesso a contributi ed agevolazioni.

Comma 7

  • 7. Alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 Sito esterno, eventualmente emergenti, attraverso:
    a) assunzioni, da effettuarsi con le modalità di cui all’articolo 20 entro sessanta giorni dalla conclusione delle commesse;
    b) ulteriori commesse di durata non inferiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi ai sensi del comma 4;
    c) stipula di convenzioni di cui all’articolo 20, ovvero con il ricorso agli altri istituti e strumenti previsti dalla legge n. 68 del 1999 Sito esterno.

Comma 8

  • 8. La Giunta regionale approva criteri e modalità per l’avvio di sperimentazioni relative all’utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche individuate all’articolo 21, comma 1, delle possibilità di inserimento di cui al comma 1, fermo restando il pieno rispetto da parte delle stesse amministrazioni delle disposizioni previste al presente articolo.

Comma 9

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