Convenzione articolo 22 - CSS LAVORO
15271
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15271,bridge-core-3.0.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Convenzione articolo 22

Che cos’è la convenzione Articolo 22

È una convenzione trilaterale tra Agenzia Regionale per il Lavoro, datore di lavoro obbligato/impresa e Cooperative Sociali.

Nella Convenzione sono previsti programmi di inserimento individuale da effettuarsi presso le Cooperative Sociali di tipo B o Consorzi che hanno l’obiettivo di stabilizzare il rapporto di lavoro mediante assunzione da parte delle imprese committenti e delle Cooperative promuovendo commesse.

 

A chi è rivolta

Per accedere alla Convezione Art. 22 bisogna essere iscritti al Collocamento Mirato e avere una disabilità psichica (art.9) o intellettiva (art.13) e gravità Legge 104/92 ai sensi dell’art.3 comma 3.

Non possono essere inseriti disabili che abbiano risolto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Cooperativa o con il datore di lavoro nei 3 mesi prima la stipula della Convenzione.

 

Soggetti ammessi

Alla stipula della Convenzione sono ammessi privati soggetti agli obblighi ai sensi della Legge 68/99 che abbiano già coperto la residua aliquota di obbligo o che abbiano già adottato misure concordate di adempimento agli obblighi di Legge 68/99 con sede legale nel territorio Provinciale di stipula.

 

Cooperative ammesse

Le Cooperative Sociali che partecipano alla commessa devono essere iscritte alla CCIAA, iscritte all’albo Regionale, essere costituite da almeno 1 anno, devono applicare il CCNL, essere a posto con tutte le normative e devono aver ottemperato agli obblighi di Legge 68/99.

 

Come si attiva

I datori di lavoro devono presentare all’Ufficio di Collocamento Mirato la Convenzione redatta accompagnata dal prospetto aggiornato. L’Ufficio nei 30 giorni successivi, accettata la regolarità, procede a individuare i lavoratori. Una volta individuati si stipula la Convenzione. Le aziende assolvono l’obbligo con assunzione part time, trattamento economico della Cooperativa Sociale, durata minima 12 mesi, proroga 24 mesi.

Contattaci

    Ho letto e compreso la Privacy Policy del sito web.