Che cos’è la convenzione Articolo 22
È una convenzione trilaterale tra Agenzia Regionale per il Lavoro, datore di lavoro obbligato/impresa e Cooperative Sociali.
Nella Convenzione sono previsti programmi di inserimento individuale da effettuarsi presso le Cooperative Sociali di tipo B o Consorzi che hanno l’obiettivo di stabilizzare il rapporto di lavoro mediante assunzione da parte delle imprese committenti e delle Cooperative promuovendo commesse.
A chi è rivolta
Per accedere alla Convezione Art. 22 bisogna essere iscritti al Collocamento Mirato e avere una disabilità psichica (art.9) o intellettiva (art.13) e gravità Legge 104/92 ai sensi dell’art.3 comma 3.
Non possono essere inseriti disabili che abbiano risolto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Cooperativa o con il datore di lavoro nei 3 mesi prima la stipula della Convenzione.
Soggetti ammessi
Alla stipula della Convenzione sono ammessi privati soggetti agli obblighi ai sensi della Legge 68/99 che abbiano già coperto la residua aliquota di obbligo o che abbiano già adottato misure concordate di adempimento agli obblighi di Legge 68/99 con sede legale nel territorio Provinciale di stipula.
Cooperative ammesse
Le Cooperative Sociali che partecipano alla commessa devono essere iscritte alla CCIAA, iscritte all’albo Regionale, essere costituite da almeno 1 anno, devono applicare il CCNL, essere a posto con tutte le normative e devono aver ottemperato agli obblighi di Legge 68/99.
Come si attiva
I datori di lavoro devono presentare all’Ufficio di Collocamento Mirato la Convenzione redatta accompagnata dal prospetto aggiornato. L’Ufficio nei 30 giorni successivi, accettata la regolarità, procede a individuare i lavoratori. Una volta individuati si stipula la Convenzione. Le aziende assolvono l’obbligo con assunzione part time, trattamento economico della Cooperativa Sociale, durata minima 12 mesi, proroga 24 mesi.